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edizione aggiornata al 18 gennaio 2026
Editore: GRUPPO RODI SRLS - Dir. Resp.: Dr. Giuseppe Rodi
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LA CEDU CONDANNA L'ITALIA
VIOLAZIONE DATI PERSONALI E ACCESSO A CONTI CORRENTI

LA NOTIZIA, IN SINTESI, CHE DEVE FAR RIFLETTERE:
La CEDU (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo) ha condannato l'Italia per ispezioni fiscali senza una adeguata motivazione. Iniziativa, questa, ritenuta lesive del diritto alla privacy ex art. 8 CEDU. Con una recente pronuncia, la Corte Europea, ha delineato il confine tra il potere ispettivo dello Stato Italiano e il diritto alla riservatezza. La sentenza Agrisud è stata emessa lo scorso 11 novembre 2025, con cui la Corte ha stabilito e deciso l’illegittimità delle prassi ispettive italiane, in Italia, prive di una solida e preventiva giustificazione. Ad avere la meglio, innanzi alla CEDU, sono state otto società che hanno lamentato controlli eccessivi e indeterminati.I fatti si riportano all'arco temporale intercorso tra il 2018 e 2022. La medesima Corte Europea avrebbe indicato che, in assenza di criteri chiari e prevedibili, l'ispezione si trasforma in un potere arbitrario. Per questo motivo è stata dichiarata la violazione dell'art. 8 della Convenzione Europea. Norma riguardante il rispetto della vita privata e familiare, nonché la riservatezza del domicilio e della corrispondenza. E' stato chiarito come, il comma 2 dell'art. 8, statuite che non può esservi ingerenza di una Autorità pubblica se, questa, costituisce una eccessiva iniziativa e senza una preventiva e adeguata motivazione. L'Italia fu condannata già il 06 febbraio 2025. Sembrerebbe che, per adeguarsi e conformarsi alle norme europee, in Italia, il legislatore ha modificato il sistema dei controlli fiscali attraverso l’introduzione dell'art. 13-bis d.l. 84/2025, entrato in vigore il 2 agosto dello scorso anno stabilendo la modifica delle previsioni di cui all’art. 12 dello st. del contribuente stabilendo che “Negli atti di autorizzazione e nei processi verbali redatti ai sensi del comma 4 devono essere espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l'accesso”. Ma, talvolta, può accadere che, tra il dire ed il fare, vi è in mezzo il mare e, pertanto, giungono le condanne del CEDU.


CONFERMATA LA CONDANNA
PER LITE TEMERARIA CONTRO
L'AGENZIA DELLE ENTRATE

La Corte di Cassazione, Sez. 5 Civile, con l'Ordinanza n. 13315/2025, ha confermato la condanna dell’Agenzia delle Entrate al risarcimento danni per lite temeraria conseguente alla persistente reiterazione di argomentazioni già respinte in diversi precedenti giudizi. Con la indicata ordinanza, la Cassazione, confermando precedenti sentenze, ha chiariro che insistere in un contenzioso, ritenendo di avere ragione, ignorando precedenti decisioni avverse, costituisce un abuso del processo sanzionabile. I fatti risalgono a un avviso di accertamento col quale si deduceva l'indebita detrazione IVA relativa all’anno 2012. L’Ufficio sosteneva che, una determinata società, in un periodo di cinque anni, non aveva registrato alcun volume d’affari. La società contribuente aveva impugnato l’atto ottenendo la vittoria primo grado (CTP) e in appello (CTR). La Commissione Tributaria Regionale, oltre a rigettare l’appello dell’Agenzia, ha condannato l'Agenzia delle Entrate al risarcimento dei danni per lite temeraria. L’Agenzia nel negare le deduzione avverse del contribuente, ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: la violazione delle norme sulla responsabilità processuale aggravata (art. 15, D.Lgs. 546/1992 e art. 96 c.p.c.). Secondo la tesi dell’Agenzia, la propria condotta non poteva essere considerata temeraria, in quanto sosteneva di utilizzare gli strumenti processuali previsti dalla legge e, nel fare ciò, anche a fronte di decisioni sfavorevoli. E' seguita la conferma della condanna per lite temeraria.                                          - Giuseppe Rodi -

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